martedì 18 giugno 2013

La proposta di legge Realacci-Lupi - Stefano Deliperi

Non c’è da meravigliarsi della disinvoltura con cui si gioca con termini e parole, anche e soprattutto nei testi legislativi, per far apparire bianco ciò che è nero e viceversa. L’Italia di questi tempi è un emblematico laboratorio in proposito. Uno degli esempi più evidenti è l’operazione messa in campo dalla trasversalissima alleanza cementata fra Maurizio Lupi, deputato P.d.L. e oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ed Ermète Realacci, deputato P.D., Presidente dell’VIII Commissione permanente “Ambiente” della Camera dei Deputati e presidente onorario di Legambiente, per giungere a una nuova normativa che – sotto le mentite spoglie della sbandierata salvaguardia del territorio – consenta nel concreto le più nefaste speculazioni immobiliari. Il metodo seguito non cambia: “l’obiettivo dichiarato” è quello di “limitare il consumo del suolo”, ma in realtà si tratta di “un aumento del consumo del suolo a esclusivo vantaggio dei costruttori”. Lo dice chiaramente l’art. 2 della proposta di legge: si può consumare il suolo, purché si “paghi un contributo per la tutela del suolo e la rigenerazione urbana”, così per ristrutturare le aree urbane devono esser date ai costruttori altre aree libere e integre. Con tale contributo – cioè il corrispettivo del consumo di altro suolo – si  rende possibile la ristrutturazione urbana: “il contributo di cui al comma 1 si applica in tutto il territorio nazionale con riferimento ad ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia che determina un nuovo consumo di suolo” (art. 2, comma 2°, della proposta di legge). E come si determina il “contributo”? Semplice, “è legato alla perdita del valore ecologico ambientale e paesaggistico, che esso determina”. In parole povere, sarà determinato da un accordo fra amministratori comunali e speculatori immobiliari, alla faccia dell’ambiente e dei cittadini.   Oppure “il contributo può essere sostituito, previo accordo con i comuni, da una cessione compensativa di aree a finalità di uso pubblico, per la realizzazione di nuovi sistemi naturali permanenti quali siepi, filari, prati, boschi, aree umide e di opere per la sua fruizione ecologica e ambientale, quali percorsi pedonali e ciclabili” (art. 2, comma 3°, della proposta), senza minimamente specificare se la titolarità delle aree vada ai Comuni o rimanga ai costruttori, né chi paghi le opere da realizzare. Si prosegue addirittura con la previsione di “uno strumento finanziario da parte della Cassa depositi e prestiti SpA, anche garantito da beni demaniali, che prevede…..condizioni finanziarie e tassi di interesse vantaggiosi per l’investimento dei privati”.  Una vera e propria follìa oltre che un’aberrazione giuridica: la garanzia per le agevolazioni in favore dei costruttori è costituita da “beni demaniali”, cioè i beni del demanio nazionale, della collettività, che per legge sono “inalienabili, inusucapibili ed in espropriabili” (art. 823 cod. civ.)…

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